Come da noi anticipato in un precedente intervento sulla sospensione dei termini di pagamento degli avvisi bonari, la moratoria estiva prevista dal DL 193/2016 (trenta giorni per il pagamento delle somme dovute) è terminata in data 4 settembre u.s.
Per gli avvisi cartacei il termine di trenta giorni per il pagamento decorre dalla data di ricevimento dell’avviso da parte del contribuente.
Ricordiamo che se il termine di trenta giorni per il pagamento dovesse cadere durante il periodo di sospensione della moratoria estiva, lo stesso si interrompe a partire dal 1° agosto per ripartire dal 5 settembre.
Nel caso di avviso bonario ricevuto telematicamente dall’intermediario, se il termine di pagamento (90 giorni) dovesse cadere nel periodo di sospensione, trova ugualmente applicazione la moratoria.
In caso di rateizzazione dell’avviso bonario (massimo 20 rate trimestrali) se la prima rata scade durante il termine di sospensione, il pagamento è sospeso tra il 1° agosto ed il 4 settembre. Tale possibilità non è prevista per i pagamenti delle rate successive alla prima.

Dott. Pantaleo Silvestri – Responsabile Area Fiscale