La legge di bilancio 2023 – legge 197 del 29 dicembre 2022 – ha previsto all’articolo 1, commi da 231 a 252, la rottamazione delle cartelle esattoriali i cui ruoli sono stati affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. È una misura di interesse per i contribuenti in quanto è possibile chiudere le pendenze con il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e rimborso delle spese di notifica.
Affinché la rottamazione si perfezioni, oltre alla presentazione dell’istanza di adesione, è necessario procedere al versamento di quanto dovuto in unica soluzione o in forma rateale secondo il piano di versamento prescelto all’atto nell’istanza (massimo diciotto rate trimestrali).
Con la sola presentazione dell’istanza di adesione, da effettuare entro il 30 aprile 2023, il contribuente gode di benefici immediati che ne derivano. In particolare:
- risultano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), i pagamenti in corso dovuti per precedenti dilazioni;
- il rilascio del Durc a seguito di presentazione della istanza di adesione;
- l’Agente della riscossione non può intraprendere azioni esecutive o di iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche;
- se sono state avviate precedentemente procedure esecutive, le stesse non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il contribuente debitore non è considerato inadempiente ex art. 48-bis del dpr 602/73 (blocco dei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione) e 28–ter dpr 602/73 (divieto di effettuare pagamenti di cartelle con compensazione volontarie dei crediti di imposta).
È necessario, quindi, procedere alla presentazione quanto prima dell’istanza di rottamazione per rendere operativi i sopra citati benefici (es. richiesta di Durc regolare in tutti i casi in cui nell’istanza sono stati inserite le posizioni debitorie nei confronti dell’Inps, dell’Inail; applicazione del beneficio della sospensione delle rate scadute ecc.) e poter usufruire di una maggiore dilazione (massimo 18 rate trimestrali) nel pagamento di quanto dovuto per effetto della rottamazione.
Dott. Pantaleo Silvestri – Responsabile Area Fiscale