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Variazioni in diminuzione per procedure esecutive rimaste infruttuose

  • Ultimo aggiornamento 22 Maggio 2022

Informazioni sul corso

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Descrizione

L’Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta di consulenza giuridica, ha confermato che le note di variazioni dell’imponibile o dell’imposta per mancato pagamento dovuto a seguito della infruttuosità di procedure esecutive sono consentite solo nelle ipotesi previste dall’articolo 26 del DPR 633/72.

L’Agenzia con risposta n. 2 del 24 gennaio 2019 (che pubblichiamo in allegato) puntualizzando che le variazioni in diminuzioni hanno natura facoltativa, diversamente da quelle in aumento, precisa che il loro esercizio è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge, tra i cui rientrano le procedure esecutive rimaste infruttuose.

In proposito l’art. 26, comma 12, del decreto iva individua i casi di infruttuosità:

  • in caso di pignoramento presso terzi, dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni o crediti pignorabili oppure l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua reperibilità;
  • nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

In dette ipotesi l’infruttuosità della procedura deve essere acclarata da un organo super partes ( ufficiale giudiziario ) e non rimessa all’arbitrio del creditore pignorante.

Vista la rigidità delle procedure, sarebbe opportuno che un intervento normativo modificasse la disciplina delle perdite su crediti, uniformando quella prevista dalla normativa iva con quella dalle imposte dirette (esp. ammettere la possibilità di recuperare l’IVA per i mancati pagamenti di crediti di modesta entità anche in assenza di procedura esecutiva ).