La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha elevato i limiti dell’utilizzo del denaro contante. A partire dall’inizio del 2023 il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi, può essere effettuato per un importo non superiore a 4.999,99 euro (art. 1, comma 384). Nonostante sia stata elevata la soglia per il trasferimento del contante, nulla è stato modificato circa l’importo dell’oblazione, dovuta entro i 60 giorni dalla notifica, per estinguere la violazione eventualmente commessa.
L’oblazione continua ad essere pari duemila euro (il doppio del minimo edittale fissato in mille euro) per ottenere l’estinzione della violazione. L’oblazione non può essere esercitata da chi già precedentemente (nei 365 giorni antecedenti la ricezione della contestazione) se ne è avvalso per altra analoga violazione. Non è possibile fruire dell’oblazione qualora l’importo trasferito superi i 250.000 euro.
Ricordiamo che non è considerata violazione l’ipotesi di versamento o prelevamento bancario in contati pari o superiore a 5.000,00 euro. In tale circostanza verrebbe di fatto a non sussistere il presupposto del trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Dott. Pantaleo Silvestri