Con la Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6987 per permettere l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca.
Trattasi del credito maturato per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, previsto all’art. 2 del decreto n. 144 del 23 settembre 2022, così detto decreto Aiuti ter, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese esercenti le suddette attività.
Le modalità di determinazione di tale credito di imposta non si discostano da quelle previste per i tre trimestri precedenti, non concorre alla determinazione del reddito di impresa, non è imponibile agli effetti Irap è cumulabile con altre agevolazioni ed è cedibile a terzi ma non parzialmente; l’utilizzo può essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Con tale intervento l’Agenzia delle Entrate ha completato la pubblicazione dei codici tributo per i crediti di imposta relativi a tutto l’anno solare 2022; ciò permetterà agli aventi diritto di pianificare gli utilizzi tenendo a mente i termini finali.
Questi gli interventi dall’Agenzia:
- Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022 relativa alla istituzione del codice tributo 6965 per compensare gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre 2022;
- Risoluzione n.48/E del 14 settembre 2022 relativa alla istituzione del codice tributo 6967 per compensare gli acquisti effettuati nel secondo trimestre 2022;
- Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 relativa alla istituzione del codice tributo 6972 per compensare gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022;
- Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 relativa alla istituzione del codice tributo 6987 per compensare gli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022.
Il credito di imposta maturato sugli acquisti di carburante effettuati nei primi tre trimestri 2022 deve essere utilizzato o ceduto a terzi entro e non oltre il 31 dicembre del 2022; quello maturato nel quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Infine ricordiamo che entro il 16 febbraio 2023 i soggetti beneficiari del credito di imposta del quarto trimestre 2022, a pena di decadenza del diritto di fruizione del credito non ancora utilizzato, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, il cui contenuto sarà definito da apposito provvedimento dell’Agenzia.
Dott. Pantaleo Silvestri